Concorsi pubblici: non esiste obbligo di prove scritte informatizzate

Sole 24 Ore
13 Maggio 2024
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di ALDO CICCARELLA (da Il Sole 24 Ore)
 
Un Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza), ente pubblico di piccole dimensioni, ha la necessità di assumere con urgenza personale sanitario delle aree degli operatori esperti (Oss – operatori socio sanitari) e degli infermieri (area funzionari). Preso atto dell’articolo 13, comma 2, del d.P.R. 487/1994, e della sentenza del TAR Puglia, Sez. I, 30 maggio 2023, n. 791, esiste attualmente un obbligo assoluto di informatizzare la prova scritta, pur in presenza di concorsi con pochi posti (e candidati), con il notevole aumento di costi che deriverebbe dalla gestione informatizzata della prova stessa (dovendo incaricare una ditta esterna per la parte tecnica)?
 
In linea generale, si ritiene che, a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 1, lettera n, del d.P.R. 82/2023, che ha modificato l’articolo 13, comma 2, del d.P.R. 487/1994, non sia obbligatorio l’utilizzo di strumenti informatici e digitali nello svolgimento delle prove scritte dei concorsi pubblici, per cui le amministrazioni potrebbero anche decidere di svolgerle secondo modalità tradizionali, ma, in questo caso, l’amministrazione è tenuta a motivare opportunamente la sua scelta (dimostrando la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto) e a indicare nei bandi di concorso tutte le prescrizioni volte ad assicurare l’imparzialità della procedura. In tal senso, si è espresso il TAR Lazio, con sentenza 2948/2024, secondo la quale, «pur registrandosi una preferenza legislativa per promuovere l’utilizzo dello strumento informatico, le modalità di svolgimento delle selezioni pubbliche sono rimesse alla discrezionalità della PA e devono rispondere a logiche di razionalità e efficienza organizzativa. Ciò comporta due importanti conseguenze. La prima è che, a mente dell’articolo 13, comma 2, del d.P.R. 487/1994, nel testo modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera n, del d.P.R. 16 giugno 2023, n. 82, l’uso della tradizionale forma di redazione degli elaborati mediante supporto cartaceo non è illegittima, ma non gode più di quella presunzione di imparzialità e di efficacia che era immanente nella previsione regolamentare originale, con la conseguenza che l’Amministrazione è tenuta a motivare opportunamente circa la preferenza delle prove in detta modalità, dimostrandone la coerenza con il fine di assicurare il migliore e più efficiente metodo di selezione nel caso concreto. La seconda è che rispetto all’uso nelle prove scritte di supporti informatici, la redazione degli elaborati su carta dovrà essere disciplinata specificatamente dall’Ente, non potendosi più contare sulle garanzie formali che erano precedentemente previste dall’articolo 13 comma 2 del Dpr 487/1984 (e dunque spetterà all’Ente indicare nel bando di concorso le prescrizioni volte ad assicurare in concreto l’anonimato dell’elaborato durante la sua correzione ai fini dell’assegnazione del punteggio, la sua effettiva riferibilità al candidato, che quest’ultimo lo abbia redatto durante le prove e così via)».
 
* Articolo integrale pubblicato su Il Sole 24 Ore del 13 maggio 2024 (In collaborazione con Mimesi s.r.l.)

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