Premessa uno. Il testo ufficiale del disegno di legge non è ancora stato diffuso dal Governo. È probabile che rispetto a quello che abbiamo letto (e che vi rendiamo disponibile qui sotto) ci possano essere piccole modifiche nella formulazione che sarà presentata alle Camere.
Premessa due, utile specialmente per i non giuristi. Il Governo non ha approvato un provvedimento avente forza di legge (un Decreto Legge o d.l.), ma – in modo condivisibile – ha deciso di procedere con una proposta (un Disegno di Legge o DDL) che presenterà alle Camere affinché la discutano e – con tutte le modifiche del caso – la approvino come Legge dello Stato. Quindi, ci vorranno ancora alcuni mesi prima che l’Italia abbia il suo quadro giuridico nazionale sull’IA.
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Premessa tre. Si apre una fase di dibattito che è auspicabile sia la più ampia e partecipata possibile (fuori e dentro le aule parlamentari), nell’ottica di dotare l’Italia di un quadro normativo evoluto in materia di IA. L’Italia – anche alla luce di ‘premessa due’ – non sarà “il primo Paese a dotarsi di regole sull’IA” (solo per restare in UE, ad esempio, la Spagna ha approvato nel 2021 la norma che ha istituito l’Agenzia competente per l’IA (AESIA), mentre in Germania sempre nel 2021 è stata approvata una norma contenente modifiche al Codice della Strada per i veicoli a guida autonoma). Ma arrivare primi non è un valore in sé, l’importante è dotarsi di regole chiare, in grado di abilitare l’innovazione e, al tempo stesso, tutelare i diritti delle persone e la stabilità della nostra democrazia.
Per esaminare le principali disposizioni del DDL, andiamo per punti.
Struttura del provvedimento e principi.
Il DDL è composto da 26 articoli suddivisi in cinque capi:
– Principi e finalità (artt. 1-6);
– Disposizioni di settore (artt. 7-16);
– Strategia nazionale, autorità nazionali e azioni di promozione (artt. 17-22);
– Disposizioni a tutela degli utenti e in materia di diritto d’autore (artt. 23-24);
– Disposizioni penali (artt. 25-26).
Visto che non è un romanzo giallo, possiamo permetterci una piccola inversione metodologica e iniziare dalla fine, con quella che è una delle più importanti disposizioni, l’art. 26 (disposizioni finanziarie)…
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