Rimborso spese di viaggio degli amministratori locali: le FAQ

Domande e risposte relative ai dubbi ricorrenti degli operatori degli Enti locali

26 Febbraio 2024
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Il Testo Unico degli Enti Locali (d.lgs. 267/2000, TUEL) disciplina all’art. 84 il rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali, distinguendo due casi: amministratori comandati in missione fuori dal Comune di residenza ed amministratori che risiedono fuori dal Comune in cui svolgono il mandato. Per comprendere in sintesi alcuni punti di rilievo in tema di rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori locali, proponiamo questo elenco di comode FAQ, con alcune domande e risposte di utilità per gli operatori degli Enti locali. Le FAQ sono estratte e rielaborate a partire dal volume edito da Maggioli Editore intitolato Il Vademecum dell’Amministratore locale, a cura di Amedeo Scarsella.

Quali sono gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli Enti locali che rientrano nel principio di invarianza della spesa?
Gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori degli Enti locali che rientrano nel principio di invarianza della spesa includono anche le spese di accesso degli amministratori che risiedono fuori dal comune ove ha sede il rispettivo Ente, così come previsto dall’art. 1, comma 136, della legge n. 56/2014.

Le spese di pernottamento degli amministratori che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo Ente possono essere rimborsate?
No, le spese di pernottamento degli amministratori che risiedono fuori dal Comune ove ha sede il rispettivo Ente non possono essere rimborsate. Secondo l’art. 84, comma 3, del TUEL (Testo unico degli enti locali), è previsto solo il rimborso delle sole spese di viaggio effettivamente sostenute.

Chi deve effettuare la valutazione sulla necessità della presenza?
Non è ancora chiarito chi debba effettuare la valutazione sul carattere necessario della presenza. Tuttavia, sembra corretto che tale valutazione sia compiuta da un organo tecnico dell’amministrazione. Tuttavia, è improbabile che tale organo tecnico sia chiamato a valutare e decidere volta per volta, ex post, se la partecipazione nella sede comunale del sindaco o di un assessore sia da ritenersi necessaria.

Qual è la posizione prevalente della Corte dei conti sulla verifica della necessità della presenza?
La sezione giurisdizionale della Corte dei conti (Sez. Toscana), con deliberazione n. 127/2017 ha affermato che la verifica sulla sussistenza del presupposto della “necessità della presenza” non può essere valutata con eccessivo rigore. Ciò costituirebbe una penetrazione eccessiva nel merito dell’attività degli organi amministrativi dell’Ente locale. Tuttavia, sono previsti casi di abnorme utilizzo dei rimborsi assunti in violazione di legge in cui la verifica può essere effettuata con maggiore rigore.

Chi può mettere in discussione la dichiarazione sulla necessità della presenza?
La dichiarazione in ordine al carattere necessario della presenza deve essere effettuata dall’amministratore nel rispetto dei principi sopra richiamati. Gli organi tecnici possono mettere in discussione tale dichiarazione solo in caso di evidente uso distorto dei rimborsi.

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