Le norme costituzionali che appaiono violate dalla norma sui diritti di rogito per i segretari comunali

Analisi dell’ordinanza di rimessione del Tribunale di Lucca del 23 novembre 2022, n. 27

22 Marzo 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

Con ordinanza del 23 novembre 2022, n. 27, il Tribunale di Lucca ha nuovamente rimesso innanzi alla Corte Costituzionale l’art. 10 del d.l. n. 90/2014, convertito con l. n. 114/2014, norma che, modificando il precedente sistema ha previsto che una quota dei proventi dell’attività di rogito debba essere attribuita al segretario comunale rogante, in misura non superiore a un quinto dello stipendio in godimento, “negli Enti locali privi di dipendenti con qualifica dirigenziale, e comunque a tutti i segretari comunali che non hanno qualifica dirigenziale”. Dell’ordinanza sono stati illustrati i tratti salienti nell’articolo Di nuovo innanzi alla Corte la legittimità costituzionale della norma sui diritti di rogito.

In questo articolo si effettuerà un focus sulle norme della Costituzione che il Tribunale di Lucca ritiene violate:

  • l’art. 36 della Costituzione in quanto la disposizione risulta confliggere con il diritto dei segretari comunali e provinciali a ricevere una retribuzione per le proprie prestazioni, commisurata alla quantità e alla qualità del lavoro. Infatti, così formulata, la limitazione contenuta nell’art. 10, comma 2-bis, decreto-legge n. 90 del 2014, ove riconosce ai segretari una quota dei diritti di segreteria, a condizione che l’attività di rogito degli atti sia prestata da segretari privi della qualifica dirigenziale o in enti privi di dirigenti, comporta che non viene riconosciuto alcun diritto di rogito ad alcuni segretari creando significative discriminazioni prive di ragionevolezza e financo rimesse alla casualità (non essendoci regole che ancorino la presenza di dirigenti all’interno degli enti locali a fattori oggettivi);
  • l’art. 3 della Costituzione, tanto in relazione al profilo dell’uguaglianza, quanto per quello della ragionevolezza, poiché la disposizione appare idonea a creare, tra i segretari comunali e provinciali, allorquando svolgano la medesima funzione, trattamenti differenziati senza che ciò possa essere giustificato in base ad alcuna ratio, non comprendendosi il motivo per cui un segretario comunale o provinciale sia costretto a vedersi riconosciuti i diritti di segreteria soltanto quando appartenga a una fascia inferiore o svolga la sua attività in un ente privo di dirigenti;
  • l’art. 77 della Costituzione in quanto la norma censurata si palesa disomogenea rispetto al contenuto del d.l.. n. 90/2014 diretto a intervenire in tema di «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari», mancando una situazione di necessità e di urgenza tale da giustificare l’utilizzo da parte del legislatore della decretazione di urgenza per introdurre — in sede di conversione — la norma in esame;
  • l’art. 97 della Costituzione in quanto la norma non assolve ad alcuna funzione «perequativa», bensì è tale da determinare un’irragionevole disparità di trattamento fra i segretari comunali e provinciali, quindi un’irragionevole difformità in grado di inficiare la progressione in carriera dei lavoratori pubblici. Infatti, l’articolo in esame, al fine di garantire il buon andamento della amministrazioni pubbliche, richiede che sia garantito un sistema di carriera – tanto più per una funzione delicata ed essenziale qual è quella del segretario – in grado di favorire, sotto il profilo delle competenze e del correlato sistema retributivo, la crescita professionale, in modo da assicurare eccellenze professionali negli incarichi di maggiore complessità. L’attuale sistema, non incentivando economicamente la progressione di carriera, ma attribuendo trattamenti economici peggiorativi all’aumentare delle responsabilità incide anche sulla corretta funzionalità delle amministrazioni pubbliche e sul loro buon andamento.

Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali –Settembre 2018

I contrasti interpretativi tra la Corte dei conti ed il giudice ordinario in merito ai Segretari cui spettano i diritti di rogito sono stati finalmente risolti dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie che, con la deliberazione n. 18 del 30 luglio 2018, modificando il precedente orientamento espresso con deliberazione n. 21/2015, ha definitivamente chiarito che “i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai Segretari comunali di fascia C nonché ai Segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali”. In questo quadro, il volume dà risposta agli interrogativi in merito a: modalità con le quali chiudere i contenziosi esistenti ed erogare i compensi ai Segretari, non tralasciando il tema della tassazione separata delle somme e del conguaglio relativo all’indennità di risultato per gli anni pregressi; individuazione del soggetto cui gravano gli oneri previdenziali e fiscali da applicare sulle somme da corrispondere per l’attività di rogito; corretta determinazione del limite del quinto dello stipendio in godimento; non applicabilità del limite per il salario accessorio ai diritti di rogito.Vengono affrontati anche i temi più controversi con riferimento alla disciplina dei Segretari in convenzione, dei Segretari a scavalco o in reggenza, dei Segretari delle unioni di comuni e dei Vicesegretari. Amedeo ScarsellaSegretario comunale, docente in corsi di formazione ed autore di articoli su riviste specializzate in materia di diritto amministrativo e degli enti locali. Segnalazioni bibliografiche› I contratti degli enti locali. Formulario degli atti negoziali con guida tecnica alla redazione, Maurizio Lucca› Il Codice degli Enti Locali, Riccardo Carpino

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