Diversi provvedimenti recenti sono intervenuti in tema di segretari comunali, introducendo misure volte a risolvere il problema della carenza di tale figura, particolarmente avvertita nei Comuni di ridotte dimensioni e in alcune zone del nostro paese.
Le misure introdotte mirano:
- ad incrementare il numero dei segretari comunali iscritti all’Albo, prevedendo l’iscrizione dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso concorso selettivo di formazione (COA21);
- a prevedere un supporto finanziario per gli Enti con popolazione inferiore a 5mila abitanti per sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali;
- a consentire per ulteriori 12 mesi di nominare un segretario iscritto alla fascia professionale iniziale (la fascia C, che abilita allo svolgimento delle funzioni nelle sedi di segreteria fino a 3mila abitanti) in sedi di segreteria di fascia superiore fino a 5mila abitanti, nonché fino ad un massimo di 10mila abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori;
- a consentire, eccezionalmente e per un periodo di tempo limitato, fino al 31 dicembre 2023 che le funzioni siano svolte per un periodo massimo non superiore a 24 mesi dal vicesegretario, funzionario di ruolo del Comune, ricorrendo determinati presupposti.
Nel dettaglio si riportano di seguito i diversi interventi.
Legge di Bilancio 2023: aumento del numero degli iscritti all’Albo e contributi per i Piccoli Comuni
La Legge di Bilancio 2023 (art. 1, comma 825-828, l. n. 197/2022) interviene in materia di segretari comunali prevedendo:
- l’iscrizione all’Albo, in aggiunta a quelli previsti dal bando, anche dei borsisti non vincitori che abbiano conseguito il punteggio minimo di idoneità al termine del corso concorso selettivo di formazione;
- per supportare i comuni con popolazione fino a 5mila abitanti, a decorrere dall’anno 2023 e per la durata del PNRR, le risorse di cui all’art. 31-bis, comma 5, del d.l. 152/2021 possono essere utilizzate anche a sostenere gli oneri relativi al trattamento economico degli incarichi conferiti ai segretari comunali.
“Con questa norma – ha commentato il ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo – diamo una prima risposta alla gravosa e condivisa problematica della carenza dei segretari comunali, soprattutto nei Comuni più piccoli che fanno fatica a sostenere la spesa relativa a figure così altamente professionali. Una problematica che ho ravvisato da subito negli incontri con i rappresentanti dei territori all’inizio del mio mandato e che si è trascinata per troppo tempo. Ringrazio il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, che si è subito attivato per condividere questo intervento immediato e concreto. L’obiettivo è garantire la necessaria funzionalità e capacità amministrativa a quei Comuni intenzionati a fare di più, ma che da soli non ce la fanno, in particolare per la durata del PNRR”.
Le iscrizioni all’Albo si sommeranno a quelle effettuate nel 2022, anno in cui il Ministero dell’Interno ha iscritto oltre 500 nuovi segretari all’Albo (al tema abbiamo dedicato il primo numero della Newsletter d’autore).
Milleproroghe: estensione a 24 mesi del periodo massimo per le assegnazioni in deroga
In sede di conversione è stato inserito al DDL di conversione del Milleproroghe il comma 20-bis all’art. 1 (Attribuzioni provvisorie delle titolarità di sedi di segreteria comunale). La norma ovviamente per entrare in vigore dovrà completare l’iter parlamentare, ma si ritiene scontata la sua approvazione.
“Il comma 20-bis – inserito in sede referente – dell’art. 1 modifica la normativa transitoria che consente, a determinate condizioni, l’attribuzione, in via provvisoria, ad un segretario comunale iscritto nella fascia iniziale di accesso in carriera la titolarità di sedi, singole o convenzionate, di competenza della fascia professionale immediatamente superiore. La modifica eleva la durata massima di tale attribuzione provvisoria; la norma vigente prevede che la titolarità in oggetto possa essere attribuita per un periodo massimo di sei mesi, prorogabili fino a dodici; la presente novella prevede un periodo massimo di dodici mesi, prorogabile fino a ventiquattro. Resta fermo che la normativa transitoria (oggetto della novella parziale in esame) si applica fino al termine della durata del Piano nazionale di ripresa e resilienza” (Servizio studi di Camera e Senato, dossier n. 325/2, vol. I, pg. ). Pertanto, si consentirà per ulteriori 12 mesi di nominare un segretario iscritto alla fascia professionale iniziale in sedi di segreteria di fascia superiore fino a 5mila abitanti, nonché fino ad un massimo di 10.000 abitanti nelle sedi singole situate nelle isole minori
Si rammenta che affinché possa essere concessa l’autorizzazione in deroga, di cui all’art. 12-bis del d.l. n. 4/2022, come conv. con l. n. 25/2022, è necessario che ricorrano contemporaneamente i seguenti requisiti:
- la sede sia vacante;
- la pubblicazione della sede sia avvenuta nei 120 giorni antecedenti alla richiesta di autorizzazione;
- nessun segretario di fascia “B” abbia manifestato la disponibilità ad essere nominato.
Il decreto del Ministero dell’Interno del 29 aprile 2022 definisce nel dettaglio i presupposti perché sia concessa l’autorizzazione in deroga da parte del Ministero dell’Interno.
Aiuti-quater: vicesegretari e termine per l’applicazione
L’art. 14-sexies del d.l. n. 176/2022 (Aiuti-quater) dispone che, fino al 31 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 16-ter del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, che – con la finalità di ovviare alla carenza di segretari comunali nei piccoli comuni – prevedono la possibilità di conferire, in via eccezionale e per un periodo di tempo limitato, le funzioni di vicesegretario a funzionari di ruolo del comune ricorrendo determinati requisiti. Rimane fermo il limite massimo degli incarichi di 24 mesi per lo svolgimento dell’incarico.
Il Ministero dell’Interno con circolare n. 3953/2023 “Proroga disposizioni in materia di incarichi di vicesegretari” ha precisato che “Per quanto attiene al contenuto della proroga, come prevista dall’art. 14-sexies, il Ministero precisa che la stessa si pone in continuità con la disciplina vigente e che, affinché l’ente locale, possa accedere al predetto istituto, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- a) la relativa sede di segreteria deve risultare vacante;
- b) la procedura di pubblicizzazione finalizzata alia nomina del segretario titolare ai sensi dell’articolo 15, comma 4, del d.P.R. n. 465/1997 deve essere andata deserta;
- c) non risulta possibile, da parte dell’Albo regionale, l’assegnazione di un segretario reggente, a scavalco, con riferimento al contingente di personale in disponibilità.
Ricorrendo tali complessive condizioni, in deroga al regime delineato dall’articolo 15, comma 3, del d.P.R. n. 465 /1997, le funzioni di carattere sostitutivo attribuite dalla legge al vicesegretario potranno essere svolte per un periodo ulteriore rispetto a quello ordinario (120 giorni), e comunque per un arco temporale non superiore a ventiquattro mesi complessivi, come stabilito dall’art. 3 quater del decreto- legge 9 giugno 2021, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, che ha rivisto, aumentandola, la previsione iniziale di 12 mesi, contenuta originariamente nel comma 9 del citato art. 16 ter.
La disposizione di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 16-ter, come detto, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, grazie alla norma intervenuta, i relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono fino alla naturale scadenza. Si richiama inoltre la particolare attenzione sulla circostanza che il sindaco è tenuto ad avviare una nuova procedura di pubblicizzazione per la nomina del segretario titolare entro i novanta giorni successivi al conferimento delle funzioni al vicesegretario”.
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