Le incertezze sulla rendicontazione del contributo statale per l’aumento delle indennità degli amministratori: il punto

Gli Enti sono tenuti a provvedere entro il prossimo 16 febbraio: l’impatto di legge e prassi amministrativa e il punto di vista del nostro esperto Amedeo Scarsella

25 Gennaio 2023
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di AMEDEO SCARSELLA

Gli Enti devono provvedere entro il 16 febbraio a rendicontare i contributi ottenuti in base all’art. 1, commi 586 e 587, della l. 234/2021 per l’incremento delle indennità degli amministratori locali.
La procedura per l’acquisizione dei certificati sarà fruibile dal 9 gennaio e fino al 16 febbraio 2023, nell’area TBEL del sito istituzionale del Ministero dell’Interno. Chiamati alla certificazione saranno i Responsabili dei servizi finanziari, che dovranno indicare “gli importi effettivamente utilizzati”.
Si tratta di un’operazione che non si presenta del tutto semplice, anche in considerazione dei diversi comunicati emanati dal Ministero dell’Interno, il primo del 9 gennaio 2023 (un anno dopo l’entrata in vigore della legge), il secondo del 20 gennaio 2023 che fornisce un chiarimento al primo.

Nella presente Newsletter, mediante un approfondimento, anche ricorrendo ad esemplificazione di casi pratici, si tenterà di fornire indirizzi operativi ai Responsabili dei settori finanziari. Alcune riflessioni sul tema le voglio rappresentare in questo spazio, che riservo di solito anche a considerazioni di natura personale.
È proprio necessario creare meccanismi così complessi, che diventano via via più ingestibili per tutti, che conducono in fine ad un malcelato tentativo di “scaricare” responsabilità sugli operatori dell’Ente locale di un quadro normativo inutilmente confuso?
Nel momento in cui il legislatore decide di dare contributi agli Enti locali è giusto e costituzionalmente corretto che si penalizzino i Comuni più deboli, in cui l’amministratore ha significative responsabilità con pochissime risorse? Perché io non riesco a definire diversamente, ossia come una misura di penalizzazione, il sistema in base al quale un Comune che non può pagare l’indennità all’amministratore, perché ha poche risorse, nel momento in cui si concedono i contributi ne rimane fuori.

È così difficile immaginare che, un amministratore che non ha percepito l’indennità in passato, lo ha fatto perché l’Ente non aveva risorse adeguate e ha preferito che quelle stesse risorse venissero utilizzate per erogare servizi ai cittadini? È giusto che questo amministratore non percepisca neanche una parte di indennità coperta dal contributo statale?
È così difficile pensare di attribuire il finanziamento agli Enti locali, in base ovviamente al valore delle indennità da corrispondere, per contribuire all’erogazione delle indennità agli amministratori a prescindere da certificazioni e quietanze?
Visto che le risorse sono stanziate, sarebbe cosa opportuna correggere questa “stortura”. Se ci si riflette, stiamo impazzendo tutti per applicare una misura iniqua.

Faccio quindi una proposta. Perché non correggere l’attuale norma (art. 1, comma della l. n. 234/2021) che recita: “A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”,

con la seguente:

Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dai comuni per il pagamento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all’articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024”.

Il concorso economico dello Stato sarebbe, con tale modifica, destinato a contribuire al pagamento dell’indennità e non esclusivamente a pagare l’incremento del suo valore disposto dalla Legge di Bilancio 2022, lasciando liberi gli Enti di determinare in base alle loro disponibilità e sensibilità il valore effettivo dell’indennità effettivamente attribuita agli amministratori dell’Ente.

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