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La premessa
All’ANAC era stata avanzata una richiesta di parere sull’applicazione delle norme sull’inconferibilità degli incarichi previste dal decreto legislativo 39/2013 (Legge Severino) nei confronti di un dirigente della Calabria condannato a otto mesi di reclusione, con pena sospesa, per il reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio.
I rilievi dell’ANAC
L’ANAC ricorda “come l’inconferibilità degli incarichi in caso di condanna per reati contro la Pubblica Amministrazione non rientri nella categoria delle sanzioni (penali o amministrative) ma riguardi uno status oggettivo nel quale si trova chi è stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per uno dei reati contro la Pubblica amministrazione previsti dal codice penale”.
L’inconferibilità – sottolinea l’ANAC – ha una funzione di prevenzione della corruzione, e di garanzia dell’imparzialità dell’amministrazione. Sono vietati quindi l’attribuzione o il mantenimento degli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e negli enti di diritto privato in controllo pubblico e degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. La sentenza infatti è la prova che il condannato non è idoneo ai poteri pubblici.
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