Dal 1° aprile 2023 gli incarichi di posizione organizzativa assumeranno la nuova denominazione di incarichi di Elevata Qualificazione. L’art. 13, comma 3, del nuovo CCNL Funzioni Locali dispone che “gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del presente Titolo sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di EQ. Gli incarichi di posizione organizzativa conferiti secondo la predetta disciplina proseguono fino a naturale scadenza”. La nuova disciplina riguardante gli incarichi di Elevata Qualificazione, interamente sostitutiva della precedente che viene di conseguenza disapplicata (art. 21), presenta pochi elementi di novità rispetto a quella riguardante le posizioni organizzative.
L’art. 13 del CCNL, al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme relative al nuovo ordinamento professionale, stabilisce che le disposizioni relative al Titolo III del CCNL entrino in vigore “il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione definitiva del presente CCNL”, concedendo agli enti un congruo termine per applicare le nuove regole relative all’ordinamento professionale, che entreranno in vigore dal 1° aprile 2023.
In data 2 dicembre 2022 l’ARAN con orientamento applicativo CFL 178 ha risposto ad un quesito di un Ente locale che chiedeva “Al momento dell’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione, la retribuzione di posizione degli incaricati di posizione organizzativa deve essere riparametrata automaticamente in funzione del nuovo valore massimo di cui all’art. 17 comma 2 (con importo massimo fissato a 18mila euro)?”. Di seguito si riporta la risposta dell’ARAN:
“il primo comma dell’art. 13, al fine di consentire agli Enti di procedere agli adempimenti necessari all’attuazione delle norme, relative al sistema di classificazione, ha precisato che tutte le disposizioni previste nel Titolo III sull’Ordinamento professionale entreranno in vigore il 1° giorno del quinto mese successivo alla sottoscrizione del CCNL. La decorrenza posticipata, pertanto, tenuto conto della data di sottoscrizione del CCNL, deve essere intesa al 1° aprile del 2022 (NDA: si tratta evidentemente di un refuso, in quanto il riferimento corretto è al 1° aprile del 2023).
Quindi, alla predetta data, come chiarisce il seguente comma 3 dello stesso art. 13, gli incarichi di posizione organizzativa in essere, in prima applicazione, dovranno essere automaticamente ricondotti agli incarichi di EQ. Tuttavia, gli stessi incarichi di posizione organizzativa, in quanto conferiti secondo la previgente disciplina di cui agli artt. 13 e ss del CCNL del 21 maggio 2018, proseguiranno fino alla naturale scadenza, con i valori di retribuzione di posizione in essere e senza alcuna riparametrazione degli stessi”.
A ben vedere in merito all’applicazione della nuova disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione non sembrano sussistere particolari problematiche per gli Enti in ordine all’aspetto normativo, mentre qualche attenta valutazione dovrà essere effettuata per quel che riguarda gli aspetti economici relativi al possibile incremento dei valori delle indennità di posizione. Tali aspetti saranno approfonditi nelle FAQ di questa Newsletter con l’obiettivo di fornire agli operatori pratiche soluzioni ed immediate risposte ai dubbi applicativi.
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