Come si legge in sede di massima/abstract “ciò che rileva ai fini del divieto assoluto di incarichi extraistituzionali è che il lavoratore pubblico possa essere nella condizione giuridica di esercitare una di quelle attività tassativamente vietate dall’art. 60 del d.P.R. 3/1957, fra le quali rientra la casistica rappresentata dall’instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati, “a prescindere dalla quantità e qualità della attività extra istituzionale in concreto svolta” (cfr. Corte dei conti, sezione giurisdizionale di Bolzano, sentenza 24 marzo 2022, n. 2)”.
>> CONSULTA IL TESTO INTEGRALE DEL PARERE DEL SERVIZIO CONSULENZA FVG, 7 OTTOBRE 2022, n. 171811.
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