Il 4 agosto 2022 è stata sottoscritta in ARAN l’ipotesi di accordo del CCNL 2019-2021 relativo al comparto Funzioni Locali. L’Ipotesi di contratto interviene in modo complessivo sulla disciplina del rapporto di lavoro del personale del comparto, sia sul piano normativo che economico.
Nel precedente numero della Newsletter d’Autore (uscito lo scorso 28 settembre) abbiamo segnalato le rilevanti novità in materia di ordinamento professionale, che possono così sintetizzarsi:
- è stata operata una revisione del sistema di classificazione del personale articolandolo in quattro aree;
- è stata prevista, nel rispetto di determinati presupposti, la possibilità per il personale di effettuare la progressione tra le aree;
- è stato delineato un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali”;
- è stata prevista una rivisitazione del sistema degli incarichi di posizione organizzativa e di elevata qualificazione.
Il nuovo sistema relativo alla progressione tra aree (punto 2) è stato illustrato nel secondo numero della nostra Newsletter d’Autore. Procediamo in questo numero all’esame delle innovazioni contenute nell’ipotesi di accordo relative all’ordinamento professionale, concentrandoci sulla progressione economica all’interno delle aree (punto 3), fino ad oggi possibile grazie al sistema delle progressioni orizzontali.
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La progressione economica all’interno delle aree
Il contratto delinea un nuovo regime delle progressioni economiche orizzontali prevedendo “differenziali stipendiali” da intendersi come incrementi stabili del trattamento economico, finalizzati a remunerare il maggior grado di competenza professionale progressivamente acquisito dai dipendenti, nello svolgimento delle attribuzioni proprie dell’area di classificazione. L’attribuzione dei “differenziali stipendiali”, che si configura come progressione economica all’interno dell’area ai sensi dell’art. 52 comma 1-bis del d.lgs. n. 165/2001, non determina l’attribuzione di mansioni superiori, avviene mediante procedura selettiva di area.
Gli importi, distinti per ciascuna area, sono fissi e non progressivamente crescenti, prevedendosi nella Tabella A anche per ciascuna Area professionale il numero massimo di differenziali stipendiali percepibili.
Il numero massimo di differenziali stipendiali percepibili è relativo a tutto il periodo in cui il dipendente permane l’inquadramento nella medesima area. Per il personale delle Sezioni Speciali si applica quanto previsto, rispettivamente, dagli artt. 92 (per il personale educativo, docente ed insegnante inquadrato nell’Area degli Istruttori la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di euro 350), 96 (per il personale della Polizia Locale titolare di funzioni di coordinamento, la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di Euro 350), 102 (per il personale iscritto ad ordinistiche e albi professionali la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di Euro 200, per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ) e 106 (per il personale appartenente ai profili sanitari, sociosanitari o socio-assistenziali la misura del “differenziale stipendiale” è incrementata di Euro 150 per il personale inquadrato nell’Area degli Istruttori e di euro 200, per il personale inquadrato nell’Area dei Funzionari ed EQ).
Chiariscono il rapporto tra il nuovo istituto dei “differenziali stipendiali” e le “vecchie” progressioni orizzontali i commi 3 e 4 dell’art. 78 dell’ipotesi di accordo, dove si sancisce che “3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione ai sensi dell’art. 13, comma 1 (Norma di prima di prima applicazione), il personale in servizio è automaticamente reinquadrato nel nuovo sistema di classificazione secondo la Tabella C di Corrispondenza tra vecchio e nuovo inquadramento, con attribuzione, in prima applicazione:
- a) degli stipendi tabellari della nuova area di destinazione in base a quanto stabilito al comma 1;
- b) del valore complessivo delle posizioni economiche in godimento derivanti dall’istituto delle progressioni economiche di cui all’art. 16 del CCNL 21.05.2018, mantenuto a titolo di “differenziale stipendiale”;
- Il “differenziale stipendiale” di cui al comma 3, lett. b) non pregiudica l’attribuzione degli ulteriori “differenziali stipendiali” di cui all’art. 14 (Progressione economica all’interno delle aree) del presente CCNL che, ove conseguiti, si aggiungono allo stesso»”.
Il ruolo della contrattazione decentrata
La contrattazione decentrata dovrà intervenire almeno in ordine ai seguenti aspetti:
- i requisiti che dovranno possedere i dipendenti per partecipare alle procedure selettive (art. 14, comma 2, lett. a);
- i criteri per le procedure selettive volte ad attribuire i differenziali stipendiali ai dipendenti (art. 14, comma 2, lett. d);
- le risorse destinate all’applicazione dell’istituto ed il numero di differenziali stipendiali attribuibili (art. 14, comma 2, lett. b).
Si rammenta che, al fine di garantire la piena funzionalità dei servizi e la puntuale applicazione degli istituti contrattuali, la sessione negoziale decentrata “va avviata entro il primo quadrimestre dell’anno di riferimento, compatibilmente con i tempi di adozione degli strumenti di programmazione e di rendicontazione” (art. 8, comma 4).
Si ribadisce, quindi, quanto già indicato nell’editoriale della Newsletter n. 2: “Occorre pertanto farsi trovare preparati sulle diverse materie rimesse al livello decentrato di contrattazione; tra tali materie un rilievo prioritario va assegnato alla definizione dei criteri e delle modalità per le attribuzioni dei “differenziali stipendiali”, che consentono le progressioni economiche all’interno delle aree (art. 14)”.
In questo numero, un podcast ed alcune FAQ per aiutare a comprendere meglio le novità dell’istituto.
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