Il nostro esperto risponde alla seguente domanda: la disciplina per le progressioni tra distinte aree funzionali del periodo transitorio è differente rispetto a quella dettata a regime?
Ecco la risposta (positiva):
SÌ, per quel che riguarda i presupposti, le procedure, i limiti di spesa ed i requisiti per poter partecipare alle progressioni vi sono discipline differenti per il periodo transitorio (fino al 2015) e per il periodo successivo.
Occorre evidenziare, però, che vi sono poi disposizioni comuni alle due diverse procedure riguardanti:
- la necessità che la progressione sia prevista nel piano dei fabbisogni (oggi confluito nel Piao);
- una percentuale almeno pari al 50% del personale deve essere reclutata con le ordinarie facoltà assunzionali mediante accesso dall’esterno;
- sia svolta una procedura comparativa tra i diversi partecipanti;
- gli effetti ai fini del rapporto del lavoro e in ordine ad alcuni istituti economici e giuridici (art. 15, comma 2 e 3).
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