Come si può leggere in sede di massima/abstract posta in apertura di parere, “le disposizioni di cui all’art. 141, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL) non possono trovare applicazione in caso commissariamento disposto ai sensi del menzionato art. 85 del d.P.R. n. 570/1960.
L’art. 85 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 stabilisce infatti che, quando le elezioni non possono aver luogo per mancanza di candidature, il Prefetto provvede all’amministrazione del Comune a mezzo di un commissario. Il quesito posto al Ministero dell’Interno, nel rappresentare che in occasione dell’ultima tornata elettorale presso il Comune non è stata presentata alcuna lista e candidatura alla carica di sindaco e di consigliere comunale e che, conseguentemente, è stato nominato un commissario prefettizio per la provvisoria gestione del Comune, pone il seguente tema: se il Comune, che fa parte di una Unione di Comuni, possa essere rappresentato, all’interno della giunta dell’Unione, dal commissario prefettizio, in luogo del sindaco uscente, e da due assessori comunali cessati dalla carica per effetto del termine della consiliatura.
>> CONSULTA IL PARERE INTEGRALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
>> PER APPROFONDIRE: Testo Unico degli Enti locali commentato (Annotato con giurisprudenza, prassi e casi pratici e coordinato con le leggi collegate) di Riccardo Carpino.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento