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L’art. 1 del provvedimento definisce “Oggetto e ambito di applicazione“, stabilendo che i criteri ambientali minimi siano adottati per:
a) l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
b) l’affidamento del servizio di pulizia e spazzamento e altri servizi di igiene urbana;
c) l’affidamento della fornitura di contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani;
d) l’affidamento della fornitura di veicoli, macchine mobili non stradali e attrezzature per la raccolta e il trasporto di rifiuti e
per lo spazzamento stradale.
L’art. 2 contiene invece le “Definizioni”, mentre l’art 3 è dedicato ad “Abrogazioni e norme finali”.
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