All’interno di afferma come l’art. 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbia stabilito che le richieste per l’assegnazione del contributo a copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di strade, sono comunicate dagli Enti locali entro il termine perentorio del 15 gennaio dell’esercizio di riferimento del contributo medesimo.
Al riguardo, nel comunicato si segnala che la legge 30 dicembre 2021, n.234 (Legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 415, ha introdotto diverse modifiche (che vengono specificate all’interno del comunicato stesso).
>> CONSULTA IL COMUNICATO INTEGRALE DEL MINISTERO DELL’INTERNO.
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