Il parere dell’Agenzia trae spunto da un quesito in cui si domanda se è possibile procedere con l’assunzione a tempo indeterminato parziale di un lavoratore alle dipendenze di altro Ente, con diverso profilo professionale, a part time al 50%. Il parere richiama la disposizione combinata dell’articolo 53 del CCNL Funzioni Locali del 21 maggio 2018, rubricato “Rapporto di lavoro a tempo parziale”, e dell’articolo 19 della medesima fonte “Contratto individuale di lavoro”: anzitutto si richiede la previsione dell’assunzione e della tipologia contrattuale all’interno del Piano dei Fabbisogni; devono inoltre essere indicate le modalità di articolare della prestazione lavorativa, quindi durata e collocazione temporale (giorni, settimana, mese e anno). Il rapporto di lavoro del dipendente sarà quindi regolato da due distinti contratti individuali. Lo stesso lavoratore, infine, deve rendere la dichiarazione di cui al comma 6 dell’articolo 19 in discorso, in cui nega la sussistenza di eventuali cause di incompatibilità con riferimento al posto da ricoprire.
Il lavoratore di un Ente locale può essere assunto a tempo determinato da un altro Ente locale
L’ARAN nell’orientamento applicativo CFL136 ha fatto riferimento al combinato disposto degli artt. 53 e 19 del CCNL Funzioni Locali
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