L’esclusiva funzione della proroga tecnica è assicurare una data prestazione in favore della PA durante il passaggio da un regime contrattuale ad un altro; un utilizzo improprio, quindi un affidamento senza gara, è in aperta violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e parità di trattamento. Nel caso concreto, le proroghe dipendevano direttamente dal prolungarsi dei tempi per le gare, mentre non si riscontra una decisa attività di vigilanza da parte dell’ASL interessata, incapace di accertare quindi la regolazione esecuzione prevista dal contratto e dai capitolati. Peraltro, in passato diverse volte l’ANAC e la giurisprudenza amministrativa hanno evidenziato come, in materia di proroga dei contratti pubblici di appalto, non vi sia spazio per l’autonomia contrattuale delle parti, in quanto vige il principio inderogabile, fissato dalla legge per ragioni di interesse pubblico, che impone lo svolgimento di una nuova gara pubblica appena intervenuta la scadenza del contratto e qualora sussista la necessità di avvalersi del medesimo tipo di prestazioni; in questo contesto la possibilità di fare ricorso alla proroga tecnica, ricorrendo determinate condizioni, non può in nessun modo sopperire al carattere di eccezionalità e di temporaneità della stessa.
Contratti pubblici, la proroga tecnica non è ammissibile al di fuori di una dimensione temporanea
Lo ha precisato l’ANAC nella deliberazione del 28 luglio 2021, n. 576
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