Il nuovo affidamento diretto nel predisponendo Decreto Semplificazioni 2021

Le modifiche riguardano anche l’estensione dell’importo e l’approccio istruttorio del Responsabile unico del procedimento

24 Maggio 2021
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di STEFANO USAI

Lo schema del nuovo DL “Semplificazioni” prevede diverse modifiche all’attuale provvedimento emergenziale (legge 120/2020) oltre ad una generale estensione delle prerogative emergenziali (fino al 31 dicembre 2026), il legislatore – tra le altre – incide, con importanti modificazioni, sia sull’affidamento diretto sia sulla procedura negoziata.
Per intendersi, per ciò che in questa sede interessa trattare, incide anche sul comma 2, lettere a) e b) dell’articolo 1 della legge 120/2020.
In questa prima parte del contributo si prenderanno in considerazione le modifiche previste per l’affidamento diretto.

L’affidamento diretto “emergenziale” 
Sotto si riportano le disposizioni a confronto (la norma attuale e quella prevista) relative alla lettera a) del comma 2, art. 1 della legge 120/2020, che disciplina, come detto, l’affidamento diretto.
Le modifiche che si devono segnalare sono diverse.
La prima riguarda l’estensione dell’importo per cui è consentito l’affidamento diretto, almeno per beni/servizi (compresi i servizi tecnici e l’attività di progettazione), attualmente consentito infra 75mila euro e, con la predisponenda modifica, infra 139mila euro.  Per i lavori la soglia dell’affidamento diretto rimane immutata (infra 150mila euro).
Viene modificato l’approccio istruttorio del RUP che, nell’attuale norma, non ha indicazioni specifiche. Circostanza, questa che ha fatto dubitare sul fatto se il RUP dovesse o meno fare previamente una indagine di mercato o richiedere comunque preventivi.
Per superare questa “querelle”, il legislatore dell’emergenza evidenzia che nell’ambito delle soglie predette, il RUP “procede   all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”.

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