Energia rinnovabile (eolico): da rinnovare le convenzioni tra Enti locali e operatori del settore

La Corte Costituzionale, tramite sentenza 23 marzo 2021, n. 46, si è espressa in merito alla legittimità del comma 953, articolo unico della Legge di Bilancio 2019

25 Marzo 2021
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 46 depositata martedì 23 marzo 2021, ha ritenuto legittima la norma delle Legge di Bilancio 2018 che imponeva la revisione delle convenzioni pattuite prima del 3 ottobre 2010 tra gli operatori del settore dell’energia rinnovabile e gli Enti locali; ciò in modo tale da adeguare tali intendimenti alla Linee guida ministeriali del 10 settembre 2010. La Corte ha inoltre spazzato via ogni dubbio circa il mantenimento della piena efficacia degli accordi fino al 1° gennaio 2019, data di entrata in vigore della Legge.

La norma

La questione di legittimità, rivolta al comma 953, articolo unico della citata legge n. 145/2018, era stata sollevata dal Consiglio di Stato “nell’ambito di giudizi tra operatori del settore e vari Comuni della Puglia, aventi ad oggetto la legittimità della previsione, negli accordi stipulati dalle parti, solo di misure patrimoniali di compensazione.” La Consulta ha avallato la duplice intenzione del legislatore volta, da un lato “a garantire il mercato dell’energia da fonti rinnovabili, riallineando le condizioni degli operatori del settore; e dall’altro lato, a promuovere la tutela dell’ambiente e del paesaggio prescrivendo che le misure compensative siano, almeno in parte, specifiche”: l’obiettivo dev’essere il riequilibrio ambientale e territoriale, integrale e non “per equivalente”, ossia mediante la semplice elargizione monetaria.

Le nuove convenzioni

La Legge di Bilancio 2018, ha argomentato la Corte, supererebbe nelle sue previsioni le incertezze interpretative sulla portata delle Linee Guida ministeriali del 2010 e delle ulteriori disposizioni normative alla base delle vecchie convenzioni. Difatti, la confusione della disciplina aveva generato un contenzioso tra i Comuni e gli operatori del settore. Alla luce dunque di tale pronuncia, con decorrenza 1° gennaio 2019, “le vecchie convenzioni dovranno essere riviste dalle parti in conformità alle prescrizioni delle Linee Guida ministeriali. Le compensazioni saranno corrisposte solo se volte al riequilibrio ambientale e territoriale, contenute entro determinati limiti percentuali e concordate nell’ambito della Conferenza dei servizi che coinvolge tutti i soggetti interessati, in vista del provvedimento di autorizzazione della Regione, e non autonomamente tra operatori economici e Comuni”.

>> IL TESTO INTEGRALE DELLA SENTENZA.

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