La questione verte sull’applicazione della disciplina ex articolo 63, comma 1, del TUEL. Il consiglio comunale ha infatti contestato al menzionato consigliere la causa di incompatibilità stabilita nel punto 1 della norma citata, secondo la quale “Non può ricoprire la carica di … consigliere comunale … l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente”. Il Dipartimento ha al riguardo richiamato la definizione elaborata dalla giurisprudenza: le fattispecie descritte dall’articolo 63 sarebbero ascrivibili al novero delle c.d. incompatibilità d’interessi, in quanto hanno la finalità di impedire che determinati soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli dell’istituzione locale ottengano ruoli di primo piano all’interno dell’amministrazione stessa. Al riguardo è necessario prendere in esame il duplice presupposto, di natura soggettiva e oggettiva, necessario affinché si ricada nel perimetro tracciato dalla norma.
> CONSULTA QUI IL PARERE INTEGRALE DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento