La Corte dei conti, Sezione di controllo per l’Emilia-Romagna, ha sottoposto mediante deliberazione del 12 marzo 2021, n. 32 alla Sezione delle Autonomie la questione di massima in ordine alle problematiche interpretative riguardanti la possibilità, per il Comune, di operare la rinegoziazione di un contratto di locazione, in base ai principi del codice civile, valevoli in generale anche per le pubbliche amministrazioni (in particolare il quesito concerne immobili locati destinati ad attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali e artigianali, stante la vigente situazione di difficoltà economica, a seguito del lockdown imposto alle citate attività quale misura di contenimento del contagio da Coronavirus).
Di seguito la massima della pronuncia riportata sul sito della Corte dei conti.
Il quesito riguarda la possibilità, per il Comune, di operare la rinegoziazione del contratto di locazione, in base ai principi del codice civile, valevoli in generale anche per le Pubbliche Amministrazioni.
La rinuncia anche in parte, derivante dall’espressione della facoltà di rinegoziazione del contratto, da parte dell’amministrazione locatrice ai crediti (certi, liquidi ed esigibili) derivanti dai contratti di locazione stipulati si porrebbe in contrasto con l’indirizzo consolidato della giurisprudenza contabile, dal momento che la riscossione delle entrate patrimoniali si pone come atto doveroso di recupero delle indispensabili risorse materiali necessarie a far fronte alla spesa pubblica. Configurando nella sostanza una remissione del debito, essa confliggerebbe quindi con l’orientamento secondo cui non soltanto è illecito rinunciare ai canoni di locazione ma finanche ridurli, fuori dai casi specificamente consentiti dalla legge.
La richiesta di parere trae fondamento dal sopraggiungere di eventi straordinari che sembrerebbero dare la stura alla necessità di introdurre, in via generale, nel sistema del codice civile la rinegoziazione del contratto, e nel caso specifico la facoltà di rinegoziare il contratto di locazione rinunciando a parte delle entrate.
A fronte della sopra illustrata coesistenza di un obbligo civilistico e di un divieto di natura pubblicistica, la risoluzione del quesito – riguardante la possibilità di rinegoziare, su richiesta, i contratti di locazione di diritto privato stipulati tra un Comune e le imprese esercenti le suddette attività in riferimento alla vigente situazione di difficoltà economica, conseguente alle restrizioni imposte alle attività di somministrazione alimenti e bevande, commerciali e artigianali – lascia aperte due opzioni: se esista un obbligo di tenere fermi i contratti stipulati, ovvero se invece esso receda di fronte a un generale obbligo di rinegoziazione dei contratti, affermato di recente dalla Corte di Cassazione come espressione del principio di buona fede.
> IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA CORE DEI CONTI (SEZ. EMILIA-ROMAGNA), 12 MARZO 2021, n. 32.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento