Via libera dell’ARAN al pagamento degli arretrati dell’IVC del nuovo contratto per i dirigenti e segretari delle Funzioni Locali

Discrepanza tra pagamento corrisposto per l’indennità di vacanza contrattuale del 2010 e valore conglobato nel nuovo stipendio tabellare. L’ARAN scioglie i dubbi degli Enti

15 Marzo 2021
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di VINCENZO GIANNOTTI

Gli Enti nell’applicazione del contratto della dirigenza delle Funzioni Locali del 17 dicembre 2020, hanno verificato una differenza tra pagamento corrisposto per l’indennità di vacanza contrattuale del 2010 e valore che è stato conglobato nel nuovo stipendio tabellare. Si è posto subito il problema se detta piccola differenza avrebbe dovuto o meno essere calcolata a ritroso per tutti gli anni in cui la medesima non sia stata erogata ai dirigenti e ai segretari comunali che hanno continuato ad applicare le istruzioni del MEF. Il dubbio è stato finalmente sciolto dall’ARAN, in una recente risposta ad un Ente locale, con nota prot. 730 del 15 gennaio 2021.

La questione controversa
L’art. 54 del CCNL area dirigenti Funzioni Locali al comma 2 prevede che, dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale del 2010 (pari ad euro 324,87) con una differenza, rispetto ai 24,21 euro erogati a partire dal 01/07/2010 secondo le indicazioni del MEF, rispetto a quella rideterminata in via definitiva dall’ARAN in 24,99 e quindi conglobata nello stipendio tabellare. La differenza tra 24,99 euro e 24,21 euro pari a 0,78 euro mensili per 13 mensilità, è dovuta al mancato aggiornamento all’ultimo contratto, in quanto avvenuto dopo la determinazione dell’indennità di vacanza contrattuale determinata dal MEF. Infatti, il MEF nella tabella di applicazione ha indicato che il pagamento dell’Indennità di Vacanza Contrattuale 20210 per i dirigenti si faceva riferimento al contratto fermo al 01/01/2007 (biennio economico 2006-2007), mentre per i Segretari comunali lo stipendio era fermo al 01/03/2005. Si ricorda come il MEF abbia indicato la ulteriore vacanza contrattuale del CCNL 2019-2021 che resta ancora erogabile anche essa calcolata in via provvisoria in euro 23,32 x 13 = 303,16. In modo identico la questione si pone per i segretari comunali dove in questo caso la differenza mensile è pari a 4,83 euro.
Medesimo discorso vale per i segretari comunali il cui valore a partire dal 01/07/2010 risultava pari a 20,16 euro mensili per le fasce A e B, pari ad un valore annuo pari a 262,08, e 16,35 per quelli di fascia C che ha comportato un valore annuo pari a 212,55 euro. In sede di contratto il valore IVC è stato, infatti, rideterminato dall’art. 106, comma 3, in euro 299,88 per le fasce A e B (con una differenza annua pari a 37,80) e di 239,88 euro per i segretari di fascia C (con una differenza pari a 27,33 euro annui).

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