Accesso nelle procedure selettive

Secondo la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. III, del 16 febbraio 2021 n. 1426, non può essere consentito l’accesso alla lista dei concorrenti ad un concorso pubblico

11 Marzo 2021
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di SALVIO BIANCARDI

Nessun accesso all’elenco dei concorrenti ad un concorso pubblico.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 1426 del 16 febbraio 2021.
Nel caso esaminato, il Dipartimento della Protezione civile aveva attivato un bando per l’individuazione di infermieri volontari da inviare a supporto delle strutture sanitarie regionali per l’attuazione delle misure necessarie al contrasto dell’emergenza Coronavirus.
Una Cooperativa, attiva nel settore dei servizi socioassistenziale, venuta a conoscenza della suddetta procedura, aveva formulato un’istanza di ostensione per ottenere le liste di personale infermieristico che aveva risposto al bando di reclutamento, con i relativi recapiti, per contattare i suddetti volontari ed impiegarli per coprire il fabbisogno all’interno delle strutture dallo stesso gestite.
L’istanza era stata respinta, con atto di diniego nel quale era stata evidenziata la necessità di assicurare che detti infermieri selezionati fossero esclusivamente destinato alle attività sanitarie delle Regioni maggiormente colpite dal virus. Per tale ragione non era possibile consentire il depauperamento di tale Task force.
La Cooperativa, dal canto suo, aveva sostenuto che non rientrava nel proprio fine quello di depauperare la task force ma, al contrario, quello di reclutare il personale che aveva partecipato al bando e che non era stato poi inserito nella task force.
Il Dipartimento aveva evidenziato che i dati in questione non avevano natura documentale (come si ricorderà, il diritto di accesso documentale riguarda solo i documenti e non i dati in quanto tali), come esistenti presso la pubblica amministrazione, essendo inseriti in un database excel. Tali dati, quindi, epurati da quelli della task force, facevano riferimento ad almeno 9mila persone e avrebbero dovuto essere elaborati per corrispondere alle richieste del Consorzio. Sempre secondo il Dipartimento, risultava noto che non può essere richiesta all’amministrazione una elaborazione di tal fatta, stante il disposto dall’art. 2, comma 2, del d.P.R. n. 184/2006 ai sensi del quale “la pubblica amministrazione non è tenuta ad elaborare dati in suo possesso al fine di soddisfare le richieste di accesso”.

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