Prove preselettive nei concorsi: legittimità

Il criterio discriminatorio dell’epoca di conseguimento del titolo di studio: le conferme del TAR Lazio e della Corte di Giustizia UE

26 Febbraio 2021
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Rendiamo disponibile di seguito la massima relativa alla sentenza del TAR Lazio (Sez. II-bis), 11 febbraio 2021, n. 1727 in tema di prove preselettive nei concorsi. I sistemi di preselezione per titoli, volti ad escludere dal concorso significative quote di candidati per rendere la procedura più celere e meglio gestibile dal punto di vista organizzativo, per non contrastare con il dettato costituzionale del favor partecipationis proprio dei concorsi pubblici, della valorizzazione del merito e, in verità, anche del buon andamento della PA, debbano tradursi sempre in meccanismi di valutazione improntati a criteri obiettivamente logici e ragionevoli, insuscettibili di condurre a risultati paradossali o comunque discriminatori, e non possano essere fondati su elementi privi di qualsiasi reale collegamento con la preparazione dei candidati o con la loro capacità di sostenere le prove concorsuali, come si rivela il criterio dell’epoca di conseguimento del titolo di studio (nel caso di specie, con riferimento alla prova preselettiva, la data di conseguimento del titolo di studio era all’origine dell’attribuzione di un diverso punteggio a seconda del momento in cui il diploma era stato conseguito e, in particolare, di un punteggio tanto più alto quanto più tale data era prossima alla scadenza di quella di presentazione della domanda di partecipazione al concorso: Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito “prima dell’8 aprile 2013 … punti 0,50”; “dall’8 aprile 2013 al 7 aprile 2015 … punti 2,50”; “dall’8 aprile 2015 al 7 aprile 2017 … punti 4,50”; “successivamente al 7 aprile 2017 … punti 6,50”).
Anche ad un attento esame delle pronunce della Corte di Giustizia UE si deve confermare l’illegittimità del criterio oggetto di impugnazione nel presente giudizio, che ha quale effetto l’ingiusta preclusione, nei confronti di intere categorie di concorrenti, della partecipazione stessa alle prove concorsuali in base ad un elemento del tutto “neutro” e privo di collegamento con loro preparazione professionale o con la capacità di sostenere il concorso come quello di non aver conseguito il titolo di studio richiesto nell’imminenza della procedura concorsuale, ma alcuni anni prima, pur avendo, ad esempio, lavorato, nelle more o essendosi eventualmente dedicati ad attività di aggiornamento o di approfondimento delle competenze comunque già acquisite e “certificate”.
Tale discriminazione, risultando, né necessaria, a fronte della possibilità di affidarsi ad altri oggettivi e logici criteri di preselezione, né appropriata, comporta l’illegittimità del bando di concorso.

>> IL TESTO DELLA SENTENZA.

 

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