Le giustificazioni a sostegno delle assenze dei consiglieri per evitare la decadenza dalla carica

Focus sulla sentenza del TAR Campania dell’8 febbraio 2021, n. 826

23 Febbraio 2021
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di AMEDEO SCARSELLA

Il TAR Campania con una recente sentenza, la n. 826 del 8 febbraio 2021, ha ritenuto legittima la deliberazione consiliare con la quale un ente ha dichiarato la decadenza di un consigliere comunale per la mancata partecipazione alle sedute, esaminando le giustificazioni addotte dallo stesso rapportabili a motivi di protesta politica, di natura familiare e di salute. Nell’esaminare ciascuna fattispecie, il giudice amministrativo campano ha fissato alcuni principi relativi alle diverse cause di giustificazione addotte.

La ratio della decadenza per mancata partecipazione alle sedute
Preliminarmente il giudice amministravo individua la ratio della norma che prevede la decadenza per mancata partecipazione alle sedute (art. 43, comma 4, del TUEL).
L’istituto della decadenza attua un delicato equilibrio tra esigenze di tutela della rappresentatività democratica nelle amministrazioni locali, di salvaguardia delle minoranze politiche, di ordinato svolgimento delle funzioni istituzionali, di corretto funzionamento degli organi assembleari e deliberativi, di predilezione nella cura dell’interesse pubblico da parte di chi ricopre incarichi istituzionali. L’istituto della decadenza è posto a presidio di una ordinata e proficua attività dell’organo collegiale e tende a sanzionare il comportamento del consigliere che, una volta eletto, si disinteressi del mandato conferitogli dai cittadini.
In via generale, la decadenza dalla carica di consigliere comunale costituisce una limitazione all’esercizio di un munus publicum, sicché la valutazione delle circostanze cui è conseguente la decadenza vanno interpretate restrittivamente. Visto che l’elettorato passivo trova tutela a livello costituzionale (art. 51 Cost.), “le ragioni che, in relazione al modo di esercizio della carica, possano comportare decadenza, devono essere obiettivamente gravi nella loro assenza o inconferenza di giustificazione ovvero nella loro genericità e carenza di prova, tale da impedire qualsiasi accertamento sulla fondatezza, serietà e rilevanza”. Il carattere sanzionatorio del provvedimento, destinato ad incidere su una carica elettiva, impone la massima attenzione agli aspetti garantistici della procedura, anche per evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione nei confronti delle minoranze.
Dopo tale premessa nella sentenza si passano in rassegna le giustificazioni addotte dal consigliere decaduto rapportabili a motivi di protesta politica, di natura familiare e di salute.

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