L’art. 39, comma 2, del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede l’obbligo, in capo al presidente, di convocare il consiglio comunale, in un termine non superiore ai venti giorni, quando richiesto da un quinto dei consiglieri, inserendo nell’ordine del giorno le relative questioni.
La giurisprudenza del passato ha evidenziato che il diritto dei consiglieri alla riunione del consiglio “è tutelato in modo specifico dalla legge con la previsione severa ed eccezionale della modificazione dell’ordine delle competenze mediante intervento sostitutorio del Prefetto in caso di mancata convocazione del consiglio comunale in un termine emblematicamente breve di venti giorni” (TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 25 luglio 2001, n.4278).
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