La relazione dei revisori dei conti va messa a disposizione dei consiglieri assieme alla proposta di rendiconto

La giurisprudenza amministrativa torna ad occuparsi degli atti che devono essere posti a disposizione dei consiglieri comunali

12 Dicembre 2019
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di AMEDEO SCARSELLA

La giurisprudenza amministrativa torna ad occuparsi degli atti che debbono essere posti a disposizione dei consiglieri comunali nel procedimento di approvazione del rendiconto di gestione. In particolare, il TAR Lazio – Sez. Latina conferma con sentenza n. 644 pubblicata in data 8 novembre 2019 che tra gli atti da porre a disposizione dei consiglieri entro il termine di venti giorni stabilito dall’art. 227, comma 2, del TUEL vi è anche la relazione dell’organo di revisione. Il mancato deposito nel rispetto di tale termine della relazione dei revisori rende illegittima la delibera di approvazione del rendiconto (nel caso di specie la relazione era stata posta a disposizione a soli sei giorni dal consiglio comunale).

La funzione del deposito degli atti

Strumentale al diritto di partecipare in modo consapevole alle sedute di consiglio ed al diritto del consigliere di proporre emendamenti alle proposte di deliberazioni è il deposito degli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno del consiglio.
Sono i regolamenti comunali che stabiliscono i termini di deposito degli atti, mentre in alcune circostanze il termine di deposito è stabilito direttamente da una disposizione di legge. Nel caso previsto dall’art. 227, comma 2, del TUEL la norma stabilisce un limite minimo inderogabile dai regolamenti dell’Ente (questo il testo della norma: “La proposta e’ messa a disposizione dei componenti dell’organo consiliare prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito dal regolamento di contabilità”.
Il mancato rispetto del termine per il deposito preventivo…

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