Diritti di rogito per i segretari: i problemi aperti dalla recente pronuncia della Sezione Autonomie

Dopo la deliberazione della Corte dei conti, Sez. Autonomie n. 18/2018 emergono criticità per gli Enti locali nel gestire le situazioni pregresse (ad esempio il caso della mancata corresponsione dei diritti di rogito)

27 Settembre 2018
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di AMEDEO SCARSELLA

Per il futuro la deliberazione della Corte dei conti, Sezione Autonomie n. 18/2018, ha posto fine alle problematiche interpretative, avendo affermato il seguente principio di diritto: “In riforma del primo principio di diritto espresso nella delibera 21/SEZAUT/2015/QMIG, alla luce della previsione di cui all’art. 10 comma 2-bis, del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i diritti di rogito, nei limiti stabiliti dalla legge, competono ai segretari comunali di fascia C nonché ai segretari comunali appartenenti alle fasce professionali A e B, qualora esercitino le loro funzioni presso enti nei quali siano assenti figure dirigenziali” (la deliberazione è stata commentata nel precedente articolo Sui diritti di rogito la Sezione Autonomie della Corte dei conti cambia orientamento: spettano a tutti i segretari in servizio presso gli Enti privi di dirigenti).
Problemi possono invece incontrare gli Enti locali nel gestire le situazioni pregresse: ci si riferisce agli Enti che non hanno corrisposto i diritti di rogito nel rispetto del principio sancito dalla Corte dei conti, Sezione Autonomie, con deliberazione n. 21/2015.

Il comportamento delle Amministrazioni dopo la deliberazione della Sezione Autonomie n. 21/2015

A seguito della Deliberazione della Sezione Autonomie n. 21/2015, infatti, il comportamento delle amministrazioni nelle quali prestavano servizio segretari di fascia “A” e “B” privi di dirigenti non è stato uniforme. Infatti, le prime sentenze del giudice ordinario, tutte nella medesima direzione, avevano creato serie difficoltà alle amministrazioni, poste di fronte ad un’incertezza operativa: seguire la decisione della Sezione Autonomie e rischiare un contenzioso dall’esito negativo scontato o provvedere alla liquidazione delle somme dovute per l’attività di rogito a favore del segretario agendo in contrasto con l’orientamento espresso dalla Sezione Autonomie?

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