L’applicazione del nuovo CCNL Funzioni locali: i primi vincoli

Tutte le amministrazioni del comparto delle Funzioni locali sono ora tenute a calcolare e corrispondere il trattamento economico che ha un carattere vincolato

31 Maggio 2018
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di ARTURO BIANCO

Con lo stipendio di giugno tutte le amministrazioni del comparto delle Funzioni locali, sulla base dei vincoli dettati dal CCNL 21 maggio 2018, devono calcolare e corrispondere il trattamento economico che ha un carattere vincolato. Gli Enti devono adeguare il calcolo del trattamento di fine rapporto dei dipendenti cessati nell’arco di vigenza del contratto ai miglioramenti applicati a quella data. Entro il 21 giugno tutti gli Enti devono inoltre nominare la delegazione trattante di parte pubblica. Le amministrazioni devono costituire il fondo per le risorse decentrate del 2018 applicando le regole dettate dal nuovo contratto. Entro i 30 giorni successivi alla presentazione della piattaforma da parte dei soggetti sindacali devono infine dare corso all’avvio delle trattative per il rinnovo del contratto collettivo decentrato integrativo. Sono questi i principali vincoli dettati dal nuovo contratto a cui le amministrazioni devono dare immediata risposta. Occorre subito ricordare che questi vincoli sono sostanzialmente analoghi a quelli dettati dai precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto delle funzioni locali. Siamo in presenza di un supplemento di compiti che vengono imposti agli uffici preposti alla gestione del trattamento economico dei dipendenti, adempimenti che per molti si sovrappongono all’obbligo di redigere il conto annuale del personale del 2017 e di trasmetterlo entro il 25 giugno.

Il trattamento economico

La busta paga di giugno sarà più ricca per i dipendenti di tutte le amministrazioni del comparto. Sono tre i benefici che gli stessi riceveranno: la corresponsione degli aumenti del trattamento economico fondamentale dettati dal contratto, la liquidazione degli arretrati che sono maturati e la erogazione dei compensi aggiuntivi per le prestazioni di lavoro straordinario, di turno e per le attività svolte nelle giornate festive nell’arco temporale compreso tra lo 1 gennaio 2016 e il momento in cui questi compensi sono calcolati con le maggiorazioni previste dal contratto stesso.
Sono queste le disposizioni che, sulla scorta delle analoghe previsioni dei precedenti contratti, sono contenute nell’articolo 2, comma 3 del nuovo CCNL del personale delle Funzioni locali. Ricordiamo che esso dispone che le amministrazioni locali e regionali devono dare applicazione entro i 30 giorni successivi alla entrata in vigore del CCNL agli istituti contrattuali che hanno un “carattere vincolato ed automatico”. Ricordiamo che si deve ritenere che la violazione di questo principio determini come conseguenza la possibilità per i dipendenti di chiedere il riconoscimento degli interessi.
Vediamo tali obblighi in modo analitico.

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