Il conflitto di interessi si presenta quando un soggetto è direttamente o indirettamente coinvolto nell’esercizio della funzione pubblica, trovandosi in uno stato di contrapposizione tra una situazione personale e la funzione generale affidata, creandosi una tensione psicologica nel processo decisionale e nell’adozione del provvedimento finale e/o della sua istruttoria, alterando inevitabilmente ed inesorabilmente il potere amministrativo, anche quando l’esercizio della discrezionalità raggiunge il suo ottimale perseguimento del fine pubblico.
La presenza del conflitto di interessi è una condizione ex ante alla condotta amministrativa posta in essere, indipendentemente dal risultato conseguito, imponendo l’obbligo dell’astensione per l’avverarsi di una situazione incompatibile con l’esercizio della funzione pubblica al servizio esclusivo, ex art. 98 Cost.: un vulnus all’imparzialità e al buon andamento della PA (ex art.97 Cost.) al quale deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione.
L’art. 42 del Codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016) afferma che si ha conflitto d’interessi quando un soggetto interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, avendo, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza, a presidio anche dei valori di trasparenza (alias concorrenza, come voluto in ambito comunitario).
Il conflitto di interessi nel Codice degli appalti
Analisi dell’art. 42 del d.lgs. 50/2016 alla luce della giurisprudenza rilevante: l’intervento nello svolgimento della procedura di aggiudicazione
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