Come chiarito da una giurisprudenza ormai costante, infatti, il principio di continuità delle operazioni di gara ha carattere tendenziale, nel senso che non si tratta di un precetto inviolabile ma, al contrario, spiegano i giudici, tollerando deroghe alla sua operatività, in particolare in presenza di situazioni peculiari che impediscano obiettivamente l’esaurimento di tutte le operazioni di gara in una sola seduta, purché sia garantita nelle more l’integrità delle offerte e sia quindi assicurata l’imparzialità del giudizio.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 5 MARZO 2018, n. 1335.
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