Il Ministero dell’Economia e delle Finanze nei giorni scorsi ha reso noto il testo di una propria circolare, la n. 5 del 20 febbraio 2018, con la quale si forniscono chiarimenti sul tema del pareggio di bilancio per il triennio 2018-2010. Approssimandosi il termine ultimo per deliberare il preventivo (che quest’anno è fissato al 31 marzo 2018), coloro che ancora non hanno approvato il bilancio possono intervenire.
L’applicazione del principio del pareggio di bilancio
La corposa circolare innanzitutto ricorda che il principio del pareggio di bilancio, che ha gradualmente sostituito la disciplina del patto di stabilità interno, si applica a Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, anche di nuova istituzione, e senza eccezioni anche per gli Enti situati nelle Regioni a statuto speciale(1), dal momento che tutti questi soggetti devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nel rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio. Eventuali scostamenti possono essere ammessi, ma solo in casi eccezionali, quali ad esempio recessioni economiche, crisi finanziarie, calamità naturali.
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