Gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria
Affermano i giudici che “per gli atti soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 il relativo diritto di accesso è soddisfatto con la loro mera pubblicazione. Nel caso di atti soggetti a pubblicazione il diritto si esercita da parte di chiunque direttamente e immediatamente, senza autenticazioni o identificazioni, rendendo obsoleta e superata la tradizionale forma di accesso documentale che, riguardo ai predetti atti, risulterebbe inefficiente perché comporterebbe una duplicazione di attività e procedimenti amministrativi, priva di utilità pubblica o privata”.
Cosa stabilisce il Decreto Trasparenza?
Infatti, l’art. 2 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), stabilisce: “Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione” (comma così sostituito dall’art. 3, comma 1, d.lgs. n. 97/2016).
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. V) 23 FEBBRAIO 2018, n. 1148.
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