Per quanto concerne gli incarichi a contratto previsti dall’art. 110 del TUEL, il comma 3 del suddetto articolo dispone che “Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l’eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell’ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale”.
Le peculiarità dell’indennità
La norma prevede che il trattamento economico degli incarichi di cui all’art. 110…
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