Composizione della commissione elettorale

Parere Servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia 6 febbraio 2018, n. 1604

14 Febbraio 2018
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Particolare interesse per gli Enti locali riveste il recente parere del Servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia del 6 febbraio 2018, n. 1604 in materia di composizione della commissione elettorale. Come si legge nella massima del parere “non è possibile procedere alla sostituzione parziale dei componenti della commissione elettorale comunale, atteso che la normativa di riferimento prevede unicamente la rinnovazione dell’intera commissione quando, per qualunque causa, i membri effettivi e supplenti si siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la validità della riunione”.

Un Comune chiedeva un parere in materia di composizione della commissione elettorale: nello specifico desiderava sapere se, atteso che un componente supplente dell’indicata commissione è passato dalla maggioranza alla minoranza consiliare, debba sostituirlo in seno all’indicata commissione o possa mantenere inalterata la stessa fino all’insediamento di quella che verrà eletta dal nuovo Consiglio in esito alle successive elezioni amministrative comunali. Sentito il Servizio Consiglio autonomie locali ed elettorale, si esprimono le seguenti considerazioni.

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