La Corte dei conti, Sezione di controllo per il Friuli Venezia Giulia, con deliberazione n. 2/2018, chiamata a pronunciarsi sull’annosa questione riguardante i diritti di rogito, rimette alla Sezione Plenaria la seguente questione: “Se sia possibile provvedere alla liquidazione dei diritti di rogito, ex art. 10 comma 2 bis del d.l. 90/2014 conv. l. 114/2014, ai segretari comunali di fascia A e B operanti in Enti privi di dirigenti sulla base della domanda del segretario, anche senza una sentenza di condanna, in considerazione della costante giurisprudenza dei Giudici del Lavoro favorevole al riconoscimento dei predetti emolumenti”.
La deliberazione prende le mosse da alcune richieste pervenute da Comuni che hanno fatto presente il carattere univoco delle decisioni del giudice del lavoro in merito al diritto dei segretari in servizio in Enti privi di dirigenti di percepire i compensi, anche se appartenenti alle fasce professionali “A” e “B”. Infatti, le decisioni del giudice del lavoro sono state tutte nella stessa direzione, con motivazioni differenti, basate sia sul tenore letterale della norma, sia sulla sua finalità (per un esame commentato di tutte le decisioni sia consentito il rinvio all’ebook gratuito per gli abbonati Diritti di rogito per i Segretari degli enti locali).
Invece, la Sezione autonomie con deliberazione n. 21/2015 aveva ritenuto di interpretare l’art. 10 comma 2 bis del d.l. 90/2014, conv. l. 114/2014, nel senso che soltanto i segretari di fascia “C” hanno diritto ai compensi.
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