Rinnovo contratto Funzioni Locali: incontro all’ARAN

Al lavoro su CCNL del comparto Funzioni Locali: cosa cambia rispetto alle formulazioni per il comparto Funzioni Centrali

7 Febbraio 2018
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Attraverso comunicato emesso ieri 6 febbraio, i rappresentanti sindacali hanno reso noti i contenuti dell’incontro tenuto proprio nella giornata di ieri con l’ARAN per l’atteso rinnovo del contratto degli Enti locali, allegando la prima ipotesi della regolamentazione del sistema disciplinare, del sistema di classificazione del personale e delle ipotesi di flessibilità del rapporto di lavoro.

Si trattava del quarto incontro per il rinnovo del CCNL del comparto delle Funzioni Locali: incontro aperto dall’ARAN che ha illustrato il testo che troverete in allegato. Come già anticipato nell’incontro del 17 gennaio le bozze consegnate hanno riguardato procedimento disciplinare, la flessibilità del rapporto di lavoro, la classificazione. In merito al procedimento disciplinare l’ARAN ha riproposto lo stesso testo del comparto Funzioni centrali. si tratta di un testo che integra le previsioni dei precedenti contratti con le innovazioni normative intervenute con riferimento ai tipi di sanzione e alle modalità di svolgimento del procedimento disciplinare. il testo, rispetto alle formulazioni del previgente contratto, sembra carente soprattutto per quel che attiene il tema dei limiti alla recidiva e del trattamento economico in caso di sanzione superiore agli 11 giorni di sospensione.

Più complesso il testo relativo alla flessibilità nei rapporti di lavoro. Qui lo scostamento, rispetto alle formulazioni del comparto Funzioni centrali è maggiore. In particolare le differenze riguardano:

a) l’introduzione, con una formulazione carente e troppo amplia del lavoro stagionale;

b) l’esclusione delle supplenze del settore educativo dal numero massimo dei rapporti di lavoro a tempo determinato;

c) un riferimento non chiaro rispetto alla procedura in sede protetta della proroga oltre i 36 mesi (e fino a 48) dei contratti ltd;

d) per i contratti somministrati manca la previsione dell’esclusione da tale tipologia di contratto dei servizi educativi (già presente per il lavoro interinale nel precedente CCNL) e c’è un riferimento problematico all’esclusione dell’area A (visto il suo possibile superamento);

>> CONSULTA IL COMUNICATO INTEGRALE SUL PORTALE DELLA CGIL.

 

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