Verifica della sicurezza degli edifici scolastici: di chi è la competenza?
A parere della Corte, la presenza di un “basso livello di rischio”, rilevata in considerazione della ridotta sismicità del territorio, non costituisce una motivazione valida per ritenere idoneo all’uso un edificio pubblico: “La inosservanza della regola tecnica di edificazione proporzionata al rischio sismico di zona, anche ove quest’ultimo si attesti su percentuali basse di verificabilità, integra pur sempre la violazione di una norma di aggravamento del pericolo e come tale va indagata e rileva ai fini dell’applicabilità del sequestro preventivo”.
La Cassazione conferma che in capo agli Enti locali sussiste la responsabilità di verificare le condizioni di rischio degli immobili e di fissare le misure preventive da adottare, anche in caso di eventi caratterizzati da imprevedibilità.
Il punto di vista dei dirigenti scolastici
L’Associazione nazionale dirigenti scolastici ritiene da sempre inaccettabili le responsabilità poste in carico ai dirigenti scolastici per quanto attiene alla delicatissima e prioritaria questione della sicurezza, in un contesto di ricorrente carenza di risorse, di misure preventive, di concreta trasparenza e di collaborazione con gli enti proprietari.
“Rammentiamo – spiegano in un comunicato i vertici dell’Anp – che, in base al recente rapporto pubblicato da Legambiente, il 65,1% degli edifici scolastici risulta precedente all’emanazione della normativa antisismica (1974) e che le scuole edificate secondo criteri di idoneità al rischio terremoto non arrivano neppure al 13%. In sintesi: se una scuola non è sicura, va chiusa!”.
>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE (SEZ. VI PENALE), 8 GENNAIO 2017, n. 190.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento