Errori nella moltiplicazione delle quote variabili della tariffa rifiuti?

A proposito della corretta determinazione della quota variabile della TARI in presenza di pertinenze: chiarimenti sulla disciplina tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani

20 Novembre 2017
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di ALBERTO PIEROBON

Con Atto Camera, interrogazione dell’On. L’Abbate Giuseppe e Emanuele Scagliusi indirizzata al Ministero dell’economia e delle finanze, Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui alla risposta (pubblicata il 18 ottobre 2017) del Sottosegretario di Stato economia e finanze Pier Paolo Baretta (Commissione VI  – Finanze) 5/10764 si è avuto un “chiarimento” sulla disciplina tariffaria per la gestione dei rifiuti urbani di cui all’art. 5 (Calcolo delle tariffe domestiche) del c.d. “metodo normalizzato” (d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 ss.mm. ii.), circa “La quota variabile della tariffa relativa alla singola utenza viene determinata applicando un coefficiente di adattamento secondo la procedura indicata nel punto 4.2. dell’allegato 1 al presente decreto”. L’allegato 1 del Regolamento riporta il metodo normalizzato (art.1), alla tabella 1b (coefficienti per l’attribuzione della parte fissa della tariffa alle utenze domestiche), mentre il punto 4.2 (che è stato evidenziato  dagli interroganti) è relativo al “calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze domestiche”. Tutto ciò a fronte di errori compiuti (a leggere quotidiani e ascoltare TG) da parte di non pochi Enti locali (o loro gestori delegati) che hanno applicato più volte la quota variabile (QV) alle utenze domestiche (UD). Perché la QV si applica solo all’unica utenza familiare, non per più unità catastali intestate alla stessa (es. abitazione, garage, cantina).

Un chiarimento ministeriale?

Invero, il Ministero nella risposta richiama solo il punto 3 dell’all. 1 citato, evidenziando che la QV dipende dai quantitativi di rifiuti prodotti dalla singola utenza(1). Ad es., si sofferma sulla facoltà comunale di indicare un solo occupante-persona fisica per le cantine, autorimesse o altri simili luoghi di deposito, che vengono considerate utenze domestiche solo se gli immobili sono situati in un comune ove il conduttore-persona fisica non abbia anche la propria utenza abitativa.

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