Rottamazione cartelle: apertura a multe e tributi locali

L’Agenzia delle Entrate illustra le modalità per essere riammessi alla definizione agevolata

3 Novembre 2017
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Attraverso comunicato del 2 novembre 2017 la rivista telematica dell’Agenzia delle Entrate (Fiscooggi) rende noto che c’è tempo fino al 30 novembre 2017 per rimettersi in regola con i pagamenti scaduti della definizione agevolata. I contribuenti che avevano già aderito alla “rottamazione delle cartelle” e che hanno saltato, o pagato parzialmente, le prime due rate (le scadenze erano fissate al 31 luglio 2017, per la prima o unica rata e al 2 ottobre 2017 per la rata successiva) potranno pagare le rate non versate senza l’aggiunta di sanzioni o ulteriori interessi. Per effettuare il pagamento è possibile utilizzare i bollettini RAV ricevuti dall’Agente della riscossione nella comunicazione di avvenuta adesione.

Rottamazione cartelle: le novità del Decreto Fiscale

È questa una delle principali novità introdotte dal Decreto Fiscale (decreto 148/2017, articolo 1, comma 1). In tal modo, si consente ai contribuenti interessati di rimettersi in regola e di non perdere i benefici previsti dalla rottamazione, semplicemente saldando le rate scadute previste dal piano di rateizzazione della definizione agevolata.
In linea generale si configura una riapertura più ampia per la rottamazione-bis, che punta a estendersi anche alle multe e alle entrate locali. Con più tempo per aderire. Un emendamento al decreto fiscale presentato dal capogruppo Pd in commissione Bilancio, Giorgio Santini, contribuisce a riscrivere regole, modalità e termini della definizione agevolata. In pratica, potranno accedere alla chiusura dei conti con Agenzia della Riscossione tutti i contribuenti che non avevano aderito alla prima edizione.

Lo slittamento al 30 novembre

L’Agenzia delle Entrate delle Entrate ricorda, inoltre, che il prossimo 30 novembre scade anche la terza rata del piano.
In altri termini, per effetto dello slittamento al 30 novembre della scadenza della prima e della seconda rata, i contribuenti che non avevano rispettato i termini originari non saranno più considerati “decaduti” (come inizialmente previsto dal Dl 193/2016). Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato un pagamento parziale di una o due rate, potrà versare la differenza (saldo) entro il 30 novembre.
Con il versamento del totale complessivo delle rate scadute, e dell’eventuale terza rata, entro la scadenza di fine novembre, i contribuenti saranno considerati in regola con i pagamenti per l’anno 2017 e non dovranno compiere ulteriori adempimenti.
Resta inteso che dovranno comunque essere rispettate le altre eventuali scadenze, quarta e quinta rata, previste nel piano di rateizzazione per non perdere i benefici previsti dalla rottamazione.

Per effettuare il pagamento sono disponibili i seguenti canali:

  • sportelli bancari e uffici postali, presentando all’operatore il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione
  • internet banking, collegandosi al sito della propria banca per utilizzare il servizio per il pagamento dei RAV (è sufficiente inserire il numero del bollettino RAV e l’importo da pagare, mentre non è obbligatorio indicare la causale)
  • sportelli bancomat (Atm) abilitati, utilizzando la propria tessera bancomat e accedendo al servizio per il pagamento dei RAV
  • tabaccai convenzionati con Banca 5 SpA, punti vendita Sisal e Lottomatica (in tal caso, il contribuente deve presentare il bollettino RAV ricevuto dall’Agente della riscossione e il rivenditore provvederà a effettuare il pagamento)
  • sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione (il contribuente non deve necessariamente presentare il bollettino RAV, ma può richiedere di pagare indicando anche solo il proprio codice fiscale. L’operatore di sportello provvederà a effettuare il pagamento)
  • sito Agenzia delle entrate-Riscossione e App Equiclick (il contribuente può pagare il bollettino RAV collegandosi alla sezione pagamenti del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, inserendo il proprio codice fiscale, il codice RAV e l’importo dovuto).

Si ricorda, inoltre, che è possibile pagare i tributi indicati nelle cartelle di pagamento, utilizzando in compensazione crediti commerciali “certificati” vantati nei confronti della pubblica amministrazione (per saperne di più si rinvia all’apposita sezione del sito di Agenzia Entrate-Riscossione).

Sullo stesso sito, infine, i contribuenti possono trovare utili guide sintetiche, le risposte alle domande più frequenti (FAQ) e le pagine informative relative alla definizione agevolata.

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