Ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. ii), del codice degli appalti (d.lgs. n. 50/2016), gli appalti pubblici sono infatti dei contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto, aventi per oggetto l’esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. Alla luce delle direttive comunitarie (2014/23, 2014/25) l’onerosità del corrispettivo è dunque un elemento strumentale indefettibile dei contratti stipulati.
Con l’approfondimento del 23 ottobre 2017 la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro si sofferma sulle contraddizioni di fondo contenute nella sentenza 3 ottobre 2017, n. 4614 del Consiglio di Stato che ha ritenuto legittima la prestazione gratuita sulla considerazione che l’onerosità, obbligatoriamente prevista dal codice degli appalti “può assumere per il contratto pubblico un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale e propria del mondo interprivato”.
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