Nel caso di specie il dipendente di un carcere, addetto alla mensa, veniva trasferito da una sede di lavoro ad un’altra, posta a pochi chilometri dalla prima. Fra i motivi di ricorso, l’uomo afferma che il trasferimento viola il diritto di usufruire dei permessi ex legge 104 per assistere il padre convivente affetto da handicap grave. Il rifiuto al trasferimento costa caro al dipendente che viene licenziato.
La Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 24015/2017, afferma che il lavoratore che fruisce dei permessi ex legge 104 non può essere trasferito, perché viene violato il più rigoroso regime di protezione di cui gode il lavoratore che assiste un familiare in situazione di handicap (secondo i parametri previsti dall’art. 33 della legge 104/1992).
L’unico limite che la Cassazione individua, rispetto al trasferimento ad altra sede del dipendente che assiste il disabile, si verifica quando il datore di lavoro dimostra l’esistenza di specifiche esigenze tecnico-produttive od organizzative, le quali impediscano una soluzione diversa dal mutamento geografico del posto di lavoro.
>> CONSULTA LA SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, 12 OTTOBRE 2017, n. 24015.
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