Il caso di specie fa riferimento alla domanda di un dirigente pubblico volta al riconoscimento del danno subito a seguito di condotta vessatoria effettuata nei suoi confronti dall’Ente pubblico a causa di cinque provvedimenti disciplinaririlevatisi successivamente illegittimi.
Ricordiamo che recentemente la Sezione Lavoro della Cassazione ha delimitato, mediante sentenza n. 2142/2017, i confini che definiscono le caratteristiche per la configurazione del mobbing nel Pubblico Impiego privatizzato. Ecco di seguito gli elementi caratterizzanti:
– una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi;
– l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente;
– il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità;
– l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi.
>> CONSULTA L’ORDINANZA DELLA CASSAZIONE 3 OTTOBRE 2017, n. 23041.
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