Legittima l’approvazione per parti separate del piano urbanistico

Nel caso di conflitto di interesse del consigliere comunale

16 Ottobre 2017
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di ENZO CUZZOLA

Nel caso di consiglieri in conflitto di interessi e che si astengono sulla delibera di approvazione del piano urbanistico comunale, è legittima l’approvazione del piano urbanistico «per stralci separati, con l’astensione dei consiglieri che si trovavano in situazione d’incompatibilità in relazione a ciascuna singola porzione, e quindi con un voto finale sull’intero strumento urbanistico, al quale partecipa[no] tutti i consiglieri comunali presenti: una modalità procedurale che, come è noto, questa Sezione ha più volte ritenuto legittima al fine di scongiurare il rischio di impossibilità de facto di pervenire ad approvazione degli strumenti urbanistici, specie nei Comuni di dimensioni medie o piccole (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 16 giugno 2011, nr. 3663; id., 22 giugno 2004, nr. 4429)» (cfr. Cons. St., IV, sent. 17 aprile 2015 n. 2094).
Nel caso in cui, invece, tutti i componenti del Consiglio Comunale dichiarino di astenersi per la sussistenza di un conflitto di interessi rispetto al contenuto dell’atto sottoposto all’approvazione consiliare, l’unica soluzione è quella della nomina di un commissario ad acta da parte della Regione.
Secondo la recente giurisprudenza, inoltre, la decisione di astenersi dal voto per l’incompatibilità derivante dal conflitto di interessi è sostanzialmente insindacabile, non sussistendo un obbligo giuridico inderogabile del consigliere comunale di partecipare alla votazione sugli atti del Consiglio (cfr., in tal senso, TAR Sardegna, sez. II, sent. 26 agosto 2017 n. 593).

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