La decadenza non può riguardare il deliberato astensionismo di un consigliere comunale

Una pronuncia del Consiglio di Stato conferma l’orientamento prevalente della giurisprudenza, anche alla luce del concetto di “contesto di dialettica politica”

27 Settembre 2017
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La decadenza, intesa quale misura sanzionatoria, non può riguardare il deliberato astensionismo di un consigliere comunale che viene esercitato in un contesto di dialettica politica tra maggioranza ed opposizione di documentata conflittualità. In tale direzione viene in soccorso l’art. 43, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 (Testo Unico degli Enti Locali) il quale dispone che “lo statuto stabilisce i casi di decadenza per la mancata partecipazione alle sedute e le relative procedure, garantendo il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative”, rimettendo dunque all’autonomia riconosciuta all’Ente locale di disciplinare le differenti ipotesi di decadenza, ma anche garantendo la possibilità del consigliere comunale di esprimere le proprie giustificazioni.
Il Consiglio di Stato (Sez. V) ha ribadito il proprio indirizzo prevalente nella recentissima sentenza del 22 settembre, n. 4433: all’interno della stessa si afferma che le circostanze da cui consegue la decadenza del consigliere comunale vanno interpretate restrittivamente e con estremo rigore, data la limitazione che essa comporta all’esercizio di un munus publicum, considerando pertanto che gli aspetti garantistici della procedura devono essere valutati attentamente, anche al fine di evitare un uso distorto dell’istituto come strumento di discriminazione delle minoranze. Nel caso di specie il Consiglio di Stato ha disposto l’annullamento di una delibera con la quale l’organo consiliare di un Comune aveva dichiarato la decadenza di alcuni consiglieri ai sensi dello statuto comunale, in quanto non intervenuti, in modo asseritamente non giustificato, alle sedute del medesimo organo per un lungo periodo. L’astensionismo – come affermato da Marco Lesto sul portale jonius.it – ancorché superiore al periodo previsto, risultava, infatti, deliberato e preannunciato, in conformità ad una decisione assunta dai gruppi consiliari di appartenenza ed adeguatamente motivata in relazione ad un asserito atteggiamento della maggioranza che li aveva esclusi dalle scelte amministrative più significative.

>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO (SEZ. V) 22 SETTEMBRE 2017, n. 4433.

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