Accesso agli atti di appalti differibile solo per le offerte

La possibilità di differire l’accesso vale solo per la documentazione riguardante le offerte e non per la restante documentazione di gara

21 Settembre 2017
Modifica zoom
100%
di SALVIO BIANCARDI

La possibilità di differire l’accesso nella procedura d’appalto vale solo per la documentazione riguardante le offerte e non per la restante documentazione di gara.
È quanto si ricava dalla lettura della sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. I-ter, del 25 luglio 2017, n. 8944.

Appalti: quando l’accesso agli atti è differibile?
Nel caso trattato, una Stazione appaltante aveva pubblicato un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di interpretariato in consecutiva e di traduzione a supporto dell’attività della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale. Alla gara avevano preso parte le ricorrenti (RTI costituendo) nonché altra impresa.
Dopo l’apertura della documentazione, la Stazione appaltante aveva comunicato che un’Impresa concorrente aveva ottenuto il punteggio massimo sia nell’offerta tecnica che in quella economica, ma nessuno dei verbali era stato pubblicato.
Successivamente, la Stazione appaltante aveva comunicato a mezzo PEC l’avviso degli ammessi alla procedura di gara, ma da tale data nessun altro avviso era stato pubblicato sul sito della Stazione appaltante.
Per quanto a conoscenza dei ricorrenti, il servizio, in precedenza da loro garantito, era attualmente gestito dalla nuova aggiudicataria, pur non essendo stato comunicato alcun provvedimento amministrativo al riguardo.
La ricorrente aveva quindi presentato alla Stazione appaltante istanza volta ad ottenere l’accesso e l’estrazione di copia della documentazione relativa alla procedura per l’affidamento del servizio, compresi i verbali di gara, i documenti attestanti il possesso dei requisiti di prequalifica, tecnici, economico-finanziari, professionali e di ordine generale dell’impresa concorrente, i documenti relativi all’offerta economica e tecnica presentati dall’impresa concorrente, la documentazione prodotta dall’aggiudicataria in sede di verifica dei requisiti ai sensi dell’art. 48 del d.lgs. 50/2016 e tutti i provvedimenti adottati nel corso della procedura di scelta.

CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO

Scrivi un commento

Accedi per poter inserire un commento