Accesso agli atti dei consiglieri senza limiti, anche se innesca una gravosa produzione di copie

Analisi della recente sentenza del TAR Basilicata in materia di accesso agli atti

14 Settembre 2017
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di SALVIO BIANCARDI

Deve essere accolta l’istanza di accesso agli atti presentata da un consigliere comunale e tendente ad ottenere copia degli elaborati progettuali e tecnici riguardanti un plesso scolastico, anche quando il diniego sia stato motivato con il rischio di paralisi del’attività amministrativa delll’ufficio addetto. La pronuncia è del TAR Basilicata n. 564 del 3 agosto 2017.

Accesso agli atti dei consiglieri: la pronuncia del TAR

Nel caso esaminato dai giudici, un consigliere comunale aveva contestato il diniego opposto da un’Amministrazione comunale all’stanza d’accesso, deducendo varie censure, tra le quali la falsa applicazione dell’art. 22 e seguenti della legge 241/90.
I giudici hanno preliminarmente precisato che il contenuto del diritto d’accesso, ai sensi dell’art. 22, n. 1, lett. a) della legge 7 agosto 1990, n. 241, si estende alla estrazione di copia di documenti amministrativi.
Nel caso esaminato non era in contestazione che l’istanza del deducente indicasse puntualmente gli atti richiesti, né che questi ultimi fossero sussumibili nell’alveo della definizione di documento amministrativo di cui alla lett. d) del medesimo art. 22.

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