La valutazione del tribunale amministrativo
A parere dei giudici si configura come rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124, per contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2, 9, 32, 76, 77, comma 1, e 81 Cost. e degli artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, nella parte in cui hanno disposto lo scioglimento del Corpo Forestale dello Stato e l’assorbimento del suo personale nell’Arma dei Carabinieri e nelle altre Forze di Polizia ad ordinamento militare, per contrasto con gli artt. 2, 3, commi 1 e 2, 4, 76 e 77, comma 1, Cost.
Ha preliminarmente ricordato il TAR che ai sensi dell’art. 8, lett. a), l. 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. Riforma Madia) il Governo era delegato a provvedere alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia salvaguardando le professionalità esistenti, le specialità e l’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale. Il Governo ha attuato tale delega disponendo l’assorbimento del Corpo Forestale nell’Arma dei Carabinieri, facendo confluire in quest’ultima quasi tutte le sue funzioni e il personale a esse preposto.
Le violazioni costituzionali rilevate
La riforma si pone, ad avviso del TAR, in violazione di numerosi principi costituzionali. Quanto alla disciplina dell’assorbimento, il TAR ha chiarito che ai sensi dell’art. 12, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177, il personale assegnato all’Arma dei Carabinieri (o ad altra forza di polizia o al Ministero delle politiche agricole), se rinuncia, di fatto, a tale assegnazione si espone a procedure di mobilità e al collocamento in disponibilità, quindi ad un sicuro peggioramento delle condizioni giuridiche ed economiche del rapporto di lavoro e a una possibile estinzione dello stesso, previa collocazione in disponibilità per 24 mesi. È quindi evidente la ragione per cui ben pochi hanno alla fine deciso di non “accettare” il transito nella Forza di Polizia per essi designata, e nel caso dei Carabinieri e della Guardia di Finanza anche la modifica della condizione, da civile a militare. La “scelta” della gran parte del personale di non tentare l’insidiosa e incerta strada della mobilità non appare pertanto frutto di volontà libera da coazione, quanto piuttosto dal desiderio di non mettere a rischio la propria professionalità (ricollocarsi in altra Amministrazione di diversa natura e con diverse mansioni rispetto al comparto sicurezza), oltre in generale le proprie condizioni lavorative ed economiche, e quindi indirettamente anche familiari. Sotto tale profilo appare quindi violato l’art. 2 Cost., perché non è stato rispettato il principio di autodeterminazione del personale del Corpo Forestale nel consentire le limitazioni, all’esercizio di alcuni diritti costituzionali, derivanti dall’assunzione non pienamente volontaria dello status di militare, e l’art. 4 Cost., perché il rapporto di impiego e di servizio appare radicalmente mutato con l’assunzione dello status di militare, pur in mancanza di una scelta pienamente libera e volontaria da parte del medesimo personale del Corpo Forestale.
>> CONSULTA IL TESTO DELL’ORDINANZA DEL TAR PESCARA 16 AGOSTO 2017, n. 235.
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