Ecco come si apre il testo del dossier: “Il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinate – come risultante dall’esame in sede referente svolto dalla IX Commissione – reca modifiche al Codice della Strada. L’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, inserisce nel Codice della Strada una nuova modalità di classificazione delle strade: “viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo”, modificando a tal proposito l’articolo 2, commi 2 e 3, del codice. In particolare tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all’esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto”.
Modifiche al Codice della Strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Dossier n. 302 del Servizio Studi della Camera (modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285)
Ecco come si apre il testo del dossier: “Il nuovo testo unificato delle proposte di legge A.C. 423-A e abbinate – come risultante dall’esame in sede referente svolto dalla IX Commissione – reca modifiche al Codice della Strada. L’articolo 1, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, inserisce nel Codice della Strada una nuova modalità di classificazione delle strade: “viabilità forestale, sentiero, mulattiera e tratturo”, modificando a tal proposito l’articolo 2, commi 2 e 3, del codice. In particolare tale tipologia di strada è destinata, per caratteristiche dimensionali e tecniche, all’esclusivo passaggio di pedoni, velocipedi e animali, fatto salvo il transito occasionale di veicoli a motore e rimorchi per scopi connessi ad attività agro-silvo-pastorali autorizzate, di servizio, vigilanza, soccorso e protezione civile, nonché ai fini dell’accesso al fondo e all’azienda da parte degli aventi diritto”.
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