Il caso di specie
Nel caso di specie un candidato alla carica di consigliere comunale, all’esito della consultazione elettorale, riportava 156 voti di preferenza, analogamente ad altro candidato della medesima lista.
Il candidato consigliere, successivamente, adiva il TAR denunciando la sussistenza di errori nel conteggio dei voti, evincibili dalla circostanza che negli esemplari dei verbali di due sezioni, rimessi al presidente dell’Ufficio centrale, risultavano attributi, in tali sezioni, 5 e 3 voti, mentre negli esemplari delle medesime sezioni, depositati presso la segreteria del Comune, erano stati attributi 0 voti e 2 voti.
Inoltre, una scheda elettorale veniva annullata, a suo sfavore, perché su di essa l’elettore aveva apposto tre croci, in luogo di una, trattandosi obiettivamente di segni del tutto inutili e sovrabbondanti e idonei o a rendere riconoscibile il voto espresso, o a ingenerare dubbi sull’effettiva volontà dell’elettore.
La decisione nella scia dell’orientamento consolidato della giurisprudenza
Il Consiglio di Stato ha ritenuto meritevole di conferma la sentenza impugnata laddove ha ritenuto che, senza dubbio, l’apposizione sulla scheda elettorale di tre croci in luogo di una rappresenti un segno di riconoscimento. In base all’articolo 64 del d.P.R. n. 570/1960, infatti, sono nulle le schede che contengono scritte o segni estranei all’espressione del voto, e le tre croci fanno presumere che l’elettore abbia voluto farsi riconoscere.
La pronuncia del TAR si colloca pertanto nella scia del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il voto è da annullare quando sia impossibile interpretare la volontà dell’elettore, pur applicando in massima latitudine il c.d. favor voti.
>> CONSULTA LA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO 20 LUGLIO 2017, n. 3579.
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