In sede di premessa alla circolare si specifica che l’art. 12, comma 12 septies, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure Urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122 ha disposto che:
“A decorrere dal 1° luglio 2010 alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto della medesima legge. L’onere da porre a carico dei richiedenti è determinato in base ai criteri fissati dall’articolo 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.”
Il citato art.12, comma 12 septies, è intervenuto sul disposto del primo comma dell’articolo 1 della legge n. 29/1979, che consentiva, a titolo gratuito, la ricongiunzione nel Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti dei periodi di contribuzione maturati presso forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative dell’Assicurazione generale obbligatoria IVS (di seguito definite “alternative”), introducendo un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazione. Con circolare n.142/2010 è stato quindi disposto che, con effetto sulle istanze presentate dal 1° luglio 2010, anche la ricongiunzione ai sensi dell’art.1, comma 1, della legge n.29/1979 sarebbe avvenuta a titolo oneroso.
La Corte Costituzionale, con sentenza del 23 maggio – 23 giugno 2017 n.147 – ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte in cui prevede, per il periodo dal 1° luglio 2010 al 30 luglio 2010, che “alle ricongiunzioni di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 29” si applichino “le disposizioni di cui all’articolo 2, commi terzo, quarto e quinto, della medesima legge”.
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